AllegatoCapo II

Art. 13

In vigore dal 1 mar 1960
Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori. La Commissione, constatata l'integrità dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato. La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; la annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti I lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti già annotati sui rispettivi lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo