AllegatoCapo II

Art. 18

In vigore dal 1 mar 1960
Il Ministro ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-18

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Art. 18 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo