AllegatoCapo III

Art. 22

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione. Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-22

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Art. 22 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo