Allegato›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
Può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può, altresì, essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive, È in facoltà del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attività che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.
L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attività incompatibile con le sue funzioni.
La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'attività incompatibile sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio.
Il presidente del tribunale o il pretore è tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-27