AllegatoCapo IV

Art. 28

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario non può essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-28

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Art. 28 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo