AllegatoCapo V

Art. 29

In vigore dal 1 mar 1960
I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro, ai vincitori di ciascun concorso, al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincitori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia. Nell'assegnazione dei posti disponibili negli uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale Comuni della provincia di Bolzano, sono preferiti, a parità di condizioni, gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza, della lingua tedesca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-29

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