Allegato›Capo VI
Art. 34
In vigore dal 1 mar 1960
Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.
Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto;
in tal caso i motivi dell'impedimento debbono essere specificatamente indicati nel verbale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-34