AllegatoCapo VI

Art. 36

In vigore dal 1 mar 1960
Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudizi addetti all'ufficio unico costituito presso il tribunale dello stesso luogo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-36

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Art. 36 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo