AllegatoCapo VI

Art. 35

In vigore dal 1 mar 1960
Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero allo ufficiale giudiziario sostituito. Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiali, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto. Nell'ipotesi prevista dall', qualora si tratti di ufficio al quale è addetto un solo ufficiale giudiziario, gli atti sono annotati nei registri appositamente istituiti per il periodo dell'applicazione. Al termine dell'applicazione i registri devono essere depositati nella cancelleria della pretura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-35

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Art. 35 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo