AllegatoCapo VII

Art. 40

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun trattamento economico. L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, con diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile del trattamento economico più favorevole fra quello stabilito dall' e quello militare. Durante l'aspettativa, quando lo stipendio militare risulti meno favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un assegno pari alla differenza fra l'ammontare mensile del trattamento economico stabilito dall' e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-40

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Art. 40 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo