AllegatoSez. IV

Art. 148

In vigore dal 13 lug 1980
All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico) che in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.
  • Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 31) che le modifiche apportate agli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229, e successive modificazioni, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1970.
  • La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art.9, commi 1 e 2) che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
  • La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-148

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Art. 148 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo