Allegato›Sez. II
Art. 144
In vigore dal 1 mar 1960
I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-144