AllegatoCapo III

Art. 140

In vigore dal 1 lug 2002
L'importo dei diritti e delle indennità recuperati,..., deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all', n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell', ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici. La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-140

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Art. 140 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo