Allegato›Sez. III
Art. 146
In vigore dal 1 feb 1991
1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di
notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-146