AllegatoSez. III

Art. 147

In vigore dal 1 lug 1962
Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello , terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell', nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell' e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero. Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all', n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell' nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell', primo comma, n. 2. L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario. Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-147

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Art. 147 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo