Allegato›Sez. IV
Art. 150
In vigore dal 1 lug 1962
L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all', i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.
Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennità e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-150