AllegatoSez. V

Art. 152

In vigore dal 1 mar 1960
Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano le disposizioni contenute nell', lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-152

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