Art. 152
AllegatoSez. V

Art. 152

182 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano le disposizioni contenute nell', lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-152