Art. 18
AllegatoCapo II

Art. 18

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In vigore dal 1 mar 1960
Il Ministro ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarità.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-18