Allegato›Capo II
Art. 7
22 / 189In vigore dal 15 giu 1978
L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:
1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio.
Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero.
Il Ministro nomina, altresì, i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-7