Allegato›Titolo TERZO
Art. 160
In vigore dal 1 mar 1960
Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli , nonché quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell' è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.
L'esame di concorso consta:
1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:
a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;
b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.
2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonché sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti.
Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-160