AllegatoCapo IV

Art. 158

In vigore dal 1 lug 1962
Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell', si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio. Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta. In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-158

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Art. 158 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo