AllegatoTitolo TERZO

Art. 161

In vigore dal 1 ago 1975
Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-161

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Art. 161 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo