Art. 161
AllegatoTitolo TERZO

Art. 161

185 / 189
In vigore dal 1 ago 1975
Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-161