Allegato›Titolo TERZO
Art. 161
185 / 189In vigore dal 1 ago 1975
Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-161