AllegatoTitolo TERZO

Art. 164

In vigore dal 1 mar 1960
L'aiutante appartenente al personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza ad essa spettante alla data di cessazione dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-164

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Art. 164 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo