Allegato›Capo II
Art. 165
In vigore dal 1 mar 1960
Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella, notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze.
Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi sono responsabili della regolarità della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione.
Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio può essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari.
Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-165