AllegatoTitolo SECONDO

Art. 111

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità, richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-111

In sintesi

L'ufficiale giudiziario ha l'autorizzazione di produrre le copie degli atti pubblici (già rilasciati da notai o altri pubblici ufficiali competenti) che occorrono per la notifica alle parti. Può inoltre rilasciare copie sia degli atti da lui stesso redatti, sia degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. In materia penale, le copie degli atti da notificare vengono formate direttamente dall'ufficiale giudiziario subito dopo aver ricevuto gli atti e gli stampati necessari dall'autorità richiedente. Sono tuttavia escluse da questa formazione diretta le ordinanze, i decreti penali, gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, le sentenze di condanna.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e autorizza l'ufficiale giudiziario a formare e rilasciare le copie necessarie degli atti da notificare o da lui redatti, garantendo la corretta consegna dei documenti alle parti.

A chi si applica

Si applica agli ufficiali giudiziari, alle autorità richiedenti la notifica in materia penale e alle parti interessate alla notificazione o al rilascio di copie di atti.

Esempio pratico

Un cittadino richiede all'ufficiale giudiziario la notificazione di una scrittura privata a una controparte. L'ufficiale giudiziario è espressamente autorizzato a rilasciare le copie necessarie di tale atto privato per procedere alla consegna.

Adempimenti e conseguenze

In materia penale, l'ufficiale giudiziario deve formare le copie degli atti non appena l'autorità richiedente gli consegna gli atti da notificare insieme agli stampati occorrenti.

Domande frequenti

L'ufficiale giudiziario può formare copie di atti pubblici rilasciati da un notaio?Sì, quando deve provvedere alla loro notificazione, è autorizzato a fare le ulteriori copie da consegnare alle parti.
L'ufficiale giudiziario può rilasciare copie degli atti che ha redatto egli stesso?Sì, la norma autorizza l'ufficiale giudiziario a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, oltre a quelle degli atti privati di cui si chiede la notificazione.
Quali copie di atti in materia penale non vengono formate dall'ufficiale giudiziario?Sono eccettuate le ordinanze, i decreti penali, gli estratti di requisitorie e sentenze e, nei casi previsti, le sentenze di condanna.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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