Art. 111
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-111
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L'ufficiale giudiziario ha l'autorizzazione di produrre le copie degli atti pubblici (già rilasciati da notai o altri pubblici ufficiali competenti) che occorrono per la notifica alle parti. Può inoltre rilasciare copie sia degli atti da lui stesso redatti, sia degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. In materia penale, le copie degli atti da notificare vengono formate direttamente dall'ufficiale giudiziario subito dopo aver ricevuto gli atti e gli stampati necessari dall'autorità richiedente. Sono tuttavia escluse da questa formazione diretta le ordinanze, i decreti penali, gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, le sentenze di condanna.
La norma disciplina e autorizza l'ufficiale giudiziario a formare e rilasciare le copie necessarie degli atti da notificare o da lui redatti, garantendo la corretta consegna dei documenti alle parti.
Si applica agli ufficiali giudiziari, alle autorità richiedenti la notifica in materia penale e alle parti interessate alla notificazione o al rilascio di copie di atti.
Un cittadino richiede all'ufficiale giudiziario la notificazione di una scrittura privata a una controparte. L'ufficiale giudiziario è espressamente autorizzato a rilasciare le copie necessarie di tale atto privato per procedere alla consegna.
In materia penale, l'ufficiale giudiziario deve formare le copie degli atti non appena l'autorità richiedente gli consegna gli atti da notificare insieme agli stampati occorrenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.