AllegatoTitolo SECONDO

Art. 110

In vigore dal 1 mar 1960
Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-110

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Art. 110 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo