AllegatoTitolo SECONDO

Art. 109

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-109

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Art. 109 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo