Art. 108
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-108
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L'ufficiale giudiziario è obbligato a prestare la propria attività e non può rifiutarsi, a meno che non motivi il rifiuto per iscritto. Egli deve compiere gli atti affidatigli senza ritardi e rispettando gli eventuali termini fissati dall'autorità. Qualora si verifichi un impedimento, ha il dovere di segnalarlo e giustificarlo subito al proprio capo ufficio o al dirigente. Chi non rispetta queste regole va incontro a specifiche sanzioni disciplinari, fermo restando l'eventuale obbligo di risarcire i danni.
La norma mira a garantire il regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni giudiziarie, vietando rifiuti arbitrari da parte dell'ufficiale giudiziario e sanzionando i ritardi o le omissioni ingiustificate.
Si applica agli ufficiali giudiziari nello svolgimento dei compiti e degli atti a loro affidati.
Un ufficiale giudiziario riceve l'incarico di notificare un atto urgente con termine fissato dall'autorità. Se non esegue l'atto in tempo e non segnala immediatamente l'impedimento al dirigente, rischia una sanzione disciplinare e la richiesta di risarcimento danni.
Obbligo di motivare per iscritto l'eventuale rifiuto, eseguire gli atti senza indugio entro i termini prefissati e comunicare subito gli impedimenti. Le sanzioni previste sono la sospensione (per rifiuto non conforme), la censura o l'ammenda disciplinare (per mancata tempestiva esecuzione o mancata comunicazione dell'impedimento), oltre al risarcimento dei danni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.