AllegatoTitolo SECONDO

Art. 108

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-108

In sintesi

L'ufficiale giudiziario è obbligato a prestare la propria attività e non può rifiutarsi, a meno che non motivi il rifiuto per iscritto. Egli deve compiere gli atti affidatigli senza ritardi e rispettando gli eventuali termini fissati dall'autorità. Qualora si verifichi un impedimento, ha il dovere di segnalarlo e giustificarlo subito al proprio capo ufficio o al dirigente. Chi non rispetta queste regole va incontro a specifiche sanzioni disciplinari, fermo restando l'eventuale obbligo di risarcire i danni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire il regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni giudiziarie, vietando rifiuti arbitrari da parte dell'ufficiale giudiziario e sanzionando i ritardi o le omissioni ingiustificate.

A chi si applica

Si applica agli ufficiali giudiziari nello svolgimento dei compiti e degli atti a loro affidati.

Esempio pratico

Un ufficiale giudiziario riceve l'incarico di notificare un atto urgente con termine fissato dall'autorità. Se non esegue l'atto in tempo e non segnala immediatamente l'impedimento al dirigente, rischia una sanzione disciplinare e la richiesta di risarcimento danni.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di motivare per iscritto l'eventuale rifiuto, eseguire gli atti senza indugio entro i termini prefissati e comunicare subito gli impedimenti. Le sanzioni previste sono la sospensione (per rifiuto non conforme), la censura o l'ammenda disciplinare (per mancata tempestiva esecuzione o mancata comunicazione dell'impedimento), oltre al risarcimento dei danni.

Domande frequenti

L'ufficiale giudiziario può rifiutarsi di eseguire un atto?No, non può ricusare il suo ministero; se rifiuta, ha l'obbligo di indicare per iscritto i motivi del rifiuto.
Cosa deve fare l'ufficiale giudiziario se ha un impedimento?Deve riferirne immediatamente e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio a cui appartiene o all'ufficiale giudiziario dirigente, dove presente.
Quali conseguenze sono previste se l'ufficiale giudiziario non esegue tempestivamente gli atti?È punito con la censura o, nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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