Art. 109
AllegatoTitolo SECONDO

Art. 109

171 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-109