Art. 110
AllegatoTitolo SECONDO

Art. 110

172 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-110