Art. 111
AllegatoTitolo SECONDO

Art. 111

173 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità, richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-111