AllegatoCapo II

Art. 116

In vigore dal 1 lug 1962
L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale: 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa; 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale; 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale; 4) registro cronologico per i protesti cambiari; 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale; 6) registro per i depositi di somme. Deve inoltre tenere: 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta: a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità; b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa; c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro; 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione. Nelle preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati. Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-116

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Art. 116 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo