AllegatoCapo II

Art. 119

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi più gravi, può essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'. Ove, poi, dalla reiterazione e gravità delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualità dell'ufficiale giudiziario a commetterle, può farsi luogo alla sua destituzione. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all' può essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-119

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Art. 119 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo