AllegatoCapo II

Art. 117

In vigore dal 1 mar 1960
I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell' della predetta legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-117

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Art. 117 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo