Allegato›Capo II
Art. 120
In vigore dal 1 lug 1962
Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all', eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell', ultimo comma.
Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-120