Allegato›Capo II
Art. 118
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità, a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.
In apposite e distinte colonne deve altresì annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.
L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonché le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.
A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, è sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennità percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-118