AllegatoCapo II

Art. 121

In vigore dal 1 mar 1960
Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente. Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al depositi che vi sono iscritti. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-121

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Art. 121 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo