AllegatoCapo III

Art. 123

In vigore dal 1 feb 1991
Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario: a) il diritto di notificazione; b) il diritto di esecuzione; c) il diritto di protesto cambiario; d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico) che in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-123

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Art. 123 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo