AllegatoCapo III

Art. 124

Abrogato
In vigore dal 1 feb 1991
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-124

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Art. 124 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo