AllegatoCapo X

Art. 73

In vigore dal 1 mar 1960
Per gravi motivi il Ministro può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all', il provvedimento di sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-73

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Art. 73 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo