AllegatoSez. II

Art. 81

In vigore dal 1 mar 1960
La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-81

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Art. 81 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo