AllegatoSez. II

Art. 84

In vigore dal 1 mar 1960
Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall', ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora in base all'esame degli atti ritenga che non sia luogo a procedere disciplinarmente ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-84

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Art. 84 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo