Allegato›Sez. II
Art. 88
In vigore dal 1 mar 1960
La Commissione, se ritiene che l'ufficiale giudiziario debba essere prosciolto da ogni addebito, lo dichiara nella deliberazione con provvedimento definitivo, da comunicarsi in copia al Ministero.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, può infliggere direttamente la censura con deliberazione, che costituisce provvedimento definitivo; altrimenti propone l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Qualora l'ufficiale giudiziario sia stato prosciolto oppure gli sia stata inflitta, la censura, la deliberazione dev'essere comunicata all'interessato, a cura del segretario, nelle forme previste dall'; negli altri casi copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, viene trasmessa entro venti giorni al Ministero.
Il Ministro provvede, con decreto motivato, ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'ufficiale giudiziario.
Il decreto dev'essere comunicato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-88