Allegato›Sez. II
Art. 90
In vigore dal 1 mar 1960
Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-90