AllegatoSez. II

Art. 90

In vigore dal 1 mar 1960
Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-90

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Art. 90 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo