AllegatoSez. II

Art. 91

In vigore dal 1 mar 1960
Qualora nel corso del procedimento disciplinare si verifichi la cessazione dal servizio anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-91

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Art. 91 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo