AllegatoSez. II

Art. 94

In vigore dal 1 mar 1960
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura è disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli , davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'. Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-94

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 94 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo