AllegatoCapo XI

Art. 97

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell', incorre nella decadenza dallo ufficio: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministero; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni; d) quando sia accertato che la nomina ad ufficiale giudiziario venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La decadenza dall'ufficio è disposta con decreto motivato del Ministro, sentita, nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di vigilanza, e di disciplina. L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non può partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente dell'amministrazione dello Stato. La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza spettante ai norma delle disposizioni vigenti qualora essa non derivi da perdita della cittadinanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-97

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Art. 97 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo