AllegatoCapo XI

Art. 100

In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a, sua domanda prima del settantesimo anno di età ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell', può essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina. L'ufficiale giudiziario riammesso il servizio è collocato nella graduatoria di anzianità al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all' a non può aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-100

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Art. 100 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo